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27/07/2007 - Il Decreto contenente le misure di attuazione del Fermo 2007

COMUNICATO

FERMO PESCA 2007

Modalità di attuazione

 

Il Ministre De Castro ha  firmato il Decreto 25 luglio 2007 che fissa le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell’attività di pesca con i sistemi a strascico e volante,  per l’anno 2007 (Decreto attuativo del Fermo Pesca 2007)

 

ADEMPIMENTI VARI

 

q       Gli armatori, entro il giorno di inizio del fermo, devono depositare presso gli uffici marittimi i documenti di bordo dell’unità che effettua il fermo ivi compreso il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del combustibile, eventualmente rilasciato.

            La  consegna  dei   predetti  documenti  equivale  a  domanda  per la

            corresponsione  delle misure   sociali di accompagnamento.

q       Dopo la consegna dei documenti sopra indicati, l’unità può essere trasferita in altro porto, per l’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero per le operazioni tecniche necessarie al rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature di pesca e preventiva autorizzazione dell’Ufficio marittimo presso il quale ha avuto inizio il fermo.

q       Si precisa che l’unità messa in disarmo per la esecuzione delle operazioni di manutenzione in data precedente l’inizio del fermo e che permane in detto stato di disarmo durante il periodo di interruzione, non è ammessa alle misure sociali di accompagnamento del fermo.

q       L’armatore che intende usufruire dell’opzione prevista per le navi abilitate all’esercizio con altri sistemi e per quelle autorizzate al pesca-turismo, con conseguente rinuncia alle misure sociali, deve presentare apposita autocertificazione attestante l’avvenuto sbarco delle reti per lo strascico e volante, contestualmente alla comunicazione al capo del Compartimento di iscrizione o all’Autorità marittima del porto di base logistica.

 

ADEMPIMENTI PER LA CORRESPONSIONE DELLE MISURE SOCIALI

 

q       Ai fini del conseguimento delle misure sociali previste, l’armatore ed i membri dell’equipaggio presentano, all’Autorità marittima del porto nel quale hanno effettuato il fermo, la ulteriore documentazione prevista, da redarre secondo gli schemi riportati nell’allegato al decreto. Detta documentazione dovrà pervenire entro 20 giorni dal termine del fermo.

q       I membri dell’equipaggio possono presentare la predetta documentazione:

·        personalmente (avvalendosi dell’allegato B1)

·        tramite le cooperative o loro consorzi (secondo l’allegato B2)

·        tramite un ente di assistenza e patronato al quale è stata rilasciato il mandato di assistenza e rappresentanza (allegato B3)

 

 
REQUISITI RICHIESTI PER LA CORRESPONSIONE DELLE MISURE

 

q       Per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento previste per i giorni di fermo devono sussistere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

1.      la nave deve essere iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti

2.      la nave deve essere autorizzata all’esercizio della pesca

3.      l’armatore deve essere iscritto nei registri delle imprese di pesca e deve osservare tutte le disposizioni previste dal decreto.

Sbarco durante il fermo

q       Lo sbarco dei membri dell’equipaggio nel periodo di fermo, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione all’armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.

q       In caso di sbarco volontario o di forza maggiore, avvenuto durante il periodo di fermo, le misure sociali al marittimo ed all’armatore saranno corrisposte in relazione al numero effettivo di giorni di imbarco maturati durante il periodo di interruzione.

q       Nel caso in cui lo sbarco, per malattia, infortunio, servizio militare o maternità, sia avvenuto prima dell’inizio del fermo, troveranno applicazione le disposizioni previste nel CCNL vigente ai fini della corresponsione del minimo monetario garantito.

q       Nessuna misura sociale potrà essere corrisposta per il marittimo imbarcato, durante il periodo di fermo, come unità aggiuntiva ai marittimi risultanti regolarmente imbarcati alla data di inizio della interruzione medesima, fatta eccezione per i casi di reimbarco di marittimi già sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternità. In questo caso le misure sociali da corrispondere al marittimo reimbarcato saranno commisurate agli effettivi giorni di imbarco maturati nel periodo di fermo.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
  • I prospetti di liquidazione dei benefici economici relativi alle  misure sociali previste saranno redatti dalla Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede l’Ufficio Marittimo di iscrizione della nave.
  • Sulla base di detti prospetti, il Servizio amministrativo logistico presso la Direzione Marittima competente emetterà gli ordini di pagamento; gli ordini saranno  singoli o cumulativi, in base al decreto di concessione, redatto dalla capitaneria di Porto competente, e secondo le richieste degli interessati.
  • In caso di pagamento cumulativo, le cooperative di pesca o loro consorzi devono provvedere, entro sette giorni dalla disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati degli importi loro spettanti, dandone relativa comunicazione alla Capitaneria di Porto con trasmissione di idonea documentazione contabile amministrativa ovvero  delle buste paga.
  • Gli ordini di pagamento sono disposti, preferibilmente, a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale, indicato dal richiedente o tramite assegno circolare.

 

 

                                                                     A cura di Centro Servizi ASSOPESCA

 

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